Il Tribunale civile di Roma ha condannato la Germania per crimini di guerra contro l’internato militare Quinto Nunzi, riconoscendo un risarcimento ai familiari.
La sentenza supera l’immunità degli Stati e afferma l’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità.
Nel procedimento Nunzi è stato rappresentato dall’avvocato Alessandra Piccinini, insieme all’avvocato Dino Gazzani.
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Di Alessandra Piccinini
È solo in tempi relativamente recenti, e in aperta frizione con l’impostazione seguita dalla Corte Internazionale di Giustizia, che la Corte costituzionale italiana – con la decisione n. 238 del 2014– ha introdotto un principio destinato a segnare un punto di svolta: nei casi di violazioni gravissime, la tutela dei diritti fondamentali della persona può prevalere sullo schermo dell’immunità degli Stati. In questa chiave, assumono rilievo decisivo la dignità umana, presidiata dall’art. 2 della Costituzione, e il diritto di agire in giudizio per ottenere protezione giurisdizionale dei diritti inviolabili, garantito dall’art. 24.
L’effetto di quella pronuncia non è rimasto sul piano teorico. Essa ha inciso direttamente sulla possibilità di ottenere giustizia per chi, fino a quel momento, vedeva le proprie pretese bloccate non per mancanza di fondamento, ma perché neutralizzate dal principio di immunità: vittime di eccidi, deportazioni e, più in generale, soggetti rientranti tra coloro che hanno subito crimini contro l’umanità. In concreto, è venuta meno una barriera che per decenni aveva impedito a intere categorie di persone – o ai loro eredi – di chiedere accertamento e ristoro in sede giurisdizionale, proprio “in nome” della sovranità statale.
Dal 2014 a oggi, migliaia di interessati hanno promosso azioni davanti ai tribunali italiani. Numerosi giudizi si sono conclusi con decisioni che hanno riconosciuto responsabilità per crimini e massacri compiuti anche sul territorio italiano, con riferimenti ricorrenti a episodi come Sant’Anna di Stazzema e Marzabotto, oltre ad altre vicende analoghe. Anche sul piano personale-professionale, mi è capitato di patrocinare e ottenere esiti favorevoli in procedimenti relativi a crimini di matrice nazifascista ai danni di prigionieri “razziali”, oppositori politici o soggetti individuati come portatori di dissenso.
Il significato di questa stagione contenziosa va oltre i singoli risultati. Il suo punto di forza è l’aver trasformato un patrimonio di memoria storica e dolore privato in una domanda di giustizia capace di essere esaminata nelle sedi istituzionali proprie, con effetti potenzialmente generali: i tribunali, fino ai gradi più elevati, nazionali e sovranazionali. In altre parole, ciò che rischiava di restare confinato alla commemorazione o alla dimensione privata è stato ricondotto nel luogo in cui lo Stato di diritto si misura davvero: la possibilità di far valere i diritti davanti a un giudice.
L’esperienza italiana, peraltro, non è rimasta isolata. Seguendo quella traiettoria, anche altri ordinamenti hanno iniziato a registrare pronunce che ammettono, in forme diverse, spazi di giustiziabilità in deroga al principio di immunità (si pensi, ad esempio, a decisioni intervenute in Brasile nel settembre 2021 e in Corea). Parallelamente, il tema ha attirato crescente attenzione da parte di istituzioni europee e del mondo accademico, fino a tradursi in momenti di confronto strutturati, compresi convegni promossi nel 2023 e nel 2024 insieme al Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Genova.
Su questo snodo – e, in particolare, sull’idea che la deroga all’immunità rappresenti un passaggio imprescindibile per un effettivo ripristino dello Stato di diritto, nel solco delle democrazie nate nel secondo dopoguerra – sono stato invitato a intervenire in diverse sedi internazionali: tra le altre, il Consiglio d’Europa a Strasburgo, il Parlamento europeo a Bruxelles, l’European Public Law Organization ad Atene, appuntamenti a Westminster e a Palić, su invito dell’International Criminal Law Association e dell’Università di Belgrado, nonché contributi universitari a Cracovia. In tali contesti si è ribadita un’urgenza oggi evidente: di fronte a nuove guerre, nuovi massacri, nuove deportazioni e violazioni sistemiche dei diritti umani – in Europa, in Medio Oriente, negli Stati Uniti – non è più sufficiente confidare solo nell’intervento delle giurisdizioni; occorre un passaggio ulteriore sul piano normativo.
Da qui la proposta di un’iniziativa sotto l’egida del Consiglio d’Europa, volta a una convenzione internazionale nella quale gli Stati aderenti si impegnino a rinunciare anticipatamente a invocare l’immunità in caso di crimini contro l’umanità commessi in contesto bellico, accettando di essere giudicati all’estero e consentendo così la tutela riparativa in favore delle vittime o dei loro eredi. Si tratterebbe di una scelta di evoluzione del diritto internazionale: non una negazione della sovranità, ma una sua limitazione consapevole nei casi in cui la sovranità, se assolutizzata, finisce per coprire l’assenza di responsabilità. Al tempo stesso, avrebbe un valore deterrente e costituirebbe un incentivo concreto alla gestione delle crisi attraverso cooperazione e strumenti giuridici condivisi.
Per rendere intuitivo il senso di questa trasformazione si può ricorrere a un’immagine diversa: quando una porta resta chiusa, non basta proclamare che “esiste” un diritto di entrare; quel diritto diventa reale solo nel momento in cui qualcuno consegna una chiave e consente di varcare la soglia. Per molti anni l’immunità ha funzionato come una serratura che impediva, in radice, perfino di porre la domanda davanti a un giudice. La decisione del 2014 ha rappresentato, per la prima volta, l’idea che in presenza di crimini contro l’umanità quella serratura non possa essere invocata per sottrarsi a ogni forma di accertamento e tutela.
In questa prospettiva, l’accesso alla giustizia non è un aspetto meramente procedurale: è la condizione minima perché lo Stato di diritto non rimanga un’affermazione astratta. È il punto in cui il diritto smette di essere teoria e diventa garanzia effettiva, soprattutto quando si confronta con le violazioni più radicali della dignità umana.




